E’ entrato in vigore il 7 Giugno scorso il Dlgs. 96/2026 teso a rafforzare la parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso nuovi obblighi di trasparenza salariale. Il decreto rappresenta l’ attuazione della direttiva UE 2023/970. Sorge dunque l’obbligo per i datori di lavoro di indicare, negli avvisi e nei bandi di selezione, la retribuzione iniziale o la relativa fascia retributiva, insieme alle informazioni sul contratto collettivo applicato. Vietato, inoltre, chiedere ai candidati notizie sulle retribuzioni percepite nei rapporti di lavoro attuali o precedenti. Si dovranno inoltre rendere accessibili i criteri utilizzati per determinare le retribuzioni, i livelli retributivi e progressioni economiche. Naturalmente, per coloro che applicano un CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, l’obbligo si intende assolto con il rinvio a criteri e trattamenti previsti dal contratto collettivo applicato e dagli eventuali accordi aziendali. Sono esclusi dall’obbligo sui criteri di progressione economica i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti. I lavoratori potranno esercitare il diritto di richiedere e ricevere, una volta l’anno e per iscritto, informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, relativi a lavori uguali o di pari valore. Il datore dovrà informarli annualmente su tale diritto e sono vietate le clausole che impediscono di rendere nota la propria retribuzione. Previsti, poi, obblighi di comunicazione sul divario retributivo di genere per i datori con almeno 100 dipendenti, con scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale. A tali obblighi sono tenuti anche gli enti del terzo settore.
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