Skip to content

Terzo settore. Conferma dell’efficacia delle disposizioni fiscali della Riforma del terzo settore a far data dal 1° gennaio 2026

Come ci precisa anche l’avv. Luca Degani Presidente Uneba Lombardia, la Comfort Letter trasmessa dalla DG Concorrenza della Commissione UE, in data 8 marzo 2025, era stata considerata in via sostanziale dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali quale autorizzazione europea, richiesta al fine di rendere efficaci alcune significative disposizioni fiscali della Riforma (vd. le precedenti Circolari di Studio).
A confermare ciò, per fugare ogni rischio in sedi diverse di contrasto alla interpretazione prevalente, è intervenuto il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, che all’art. 8 – modificando direttamente il Codice del Terzo settore – ha disposto che le norme fiscali sottoposte alla autorizzazione europea si applicano agli ETS a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2025 (vd. art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 così come modificato).
Per quanto riguarda le Imprese sociali, il medesimo Decreto, all’art. 14, ha sancito l’operatività delle disposizioni che non necessitano di ulteriore dialogo tra Ue e Stato. In particolare, si evidenzia l’applicabilità delle norme in materia di imposte sui redditi degli enti del Terzo settore (articolo 79, comma 2 bis) del D. Lgs. 117/2017) a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 20252 (vd. art. 18, comma 9, del D. Lgs. 112/2017 così come modificato).
Viene dunque confermato che le disposizioni fiscali richiamate diverranno efficaci a partire dal 1° gennaio 20263.
Tale conferma, si ricorda, comporta due effetti di immediata rilevanza soprattutto per gli Enti che ad oggi hanno mantenuto la qualifica di Onlus, in ragione del periodo transitorio stabilito dalla Riforma in attesa dell’autorizzazione europea:
– le nuove regole fiscali avranno efficacia a partire dal prossimo 1° gennaio 2026 e contestualmente – per la medesima data – sarà abrogato il D. Lgs. 460/1997 per la parte relativa alla disciplina Onlus (artt. 10- 29) nonchè cesserà definitivamente di
esistere l’Anagrafe delle Onlus;
– gli enti iscritti all’Anagrafe Unica delle Onlus avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per scegliere la qualifica soggettiva tra quelle indicate dalla Riforma del Terzo settore, con particolare riferimento alla scelta tra Ets o Impresa sociale, modificando di conseguenza il proprio statuto e procedendo quindi alla iscrizione
presso il RUNTS.
Si ringrazia lo Studio Legale Degani che  rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità da parte degli interessati.
***