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Prime note sulla Manovra di bilancio 2026

Informazioni su Manovra 2026 e novità normative

a) Esenzione IMU per Rsa e strutture socio-sanitarie non lucrative – norma interpretativa La Legge di bilancio 2026 approvata dal Parlamento, all’art. 1 commi 853-855 sancisce in maniera chiara l’esenzione dell’Imu per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie gestite da realtà non lucrative che siano accreditate e contrattualizzate:

853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 759, let tera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

  1. sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali,sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;

  2. se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli entilocali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

  1. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo,beneficiano dell’esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

  2. Non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 853 l’inserimentodegli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012.

L’esenzione opera indipendentemente dalla compartecipazione alla spesa da parte dell’utente e dalla classificazione catastale dell’immobile. Ciò che è più rilevante sta nel fatto che il Parlamento è intervenuto in materia con norma di interpretazione autentica dando quindi a tutti i titolari la possibilità di richiedere ai Comuni la restituzione di quanto già versato a norma di legge e con gli interessi.

b) Esenzione IMU per Scuole paritarie:

La Legge di bilancio 2026 approvata dal Parlamento, all’art. 1 comma 856 sancisce in maniera chiara l’esenzione dell’Imu per tutte le Scuole paritarie:

856. L’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si in terpreta, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Per le Scuole paritarie sono definitivamente esentate dell’Imu. Tuttavia, a differenza del settore sanitario e socio-sanitario, si precisa che ‘In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate’ e, quindi, non si dà luogo a possibili azioni per il recupero delle somme versate.

c) Bonus Scuole paritarie:

La Legge di bilancio 2026 approvata dal Parlamento, all’art. 1 comma 519 ha stabilito questo importante bonus per le famiglie con bambini che frequentano scuole paritarie:

519. Per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni

d) Istituito il Fondo cultura terapeutica e cultura sociale:

La manovra di bilancio 2026 approvata dal Parlamento, all’art. 1 comma 822 istituisce un interessante Fondo per la promozione della ‘cultura teraputica’:

822. Al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie, è istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato « Fondo cultura terapeutica e cura sociale », con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

e) Stanziamento per il potenziamento dei Centri estivi:

La Legge di bilancio 2026 approvata dal Parlamento, all’art. 1 comma 222 ha stanziati fondi per il potenziamento delle attività socio-educative estive:

222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Pro memoria:

  1. Contenzioni: Si ricorda a tutti gli enti che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 Ottobre 2025, ha approvato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale” – Rep. atti n. 174/CSR del 23 ottobre 2025. Tutti gli enti interessati sono tenuti all’adeguamento dei loro protocolli, procedure, piani e modalità operative;

  2. Formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Si ricorda a tutti gli enti che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 Aprile 2025, ha approvato il nuovo “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008“. L’Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è già in vigore. Il periodo transitorio per l’adeguamento alle nuove indicazioni terminerà il 24 Maggio 2026. Si raccomanda il rispetto della tempistica per la formazione obbligatoria dovuta al personale e le modalità di erogazione dei percorsi formativi obbligatori in materia che hanno subito rilevanti cambiamenti;

  1. Nuova normativa in materia di salute e sicurezza: È stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 159 del 2025 (C. 2736) recante disposizioni urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Si invitano tutti gli enti alla lettura con particolare attenzione agli obblighi di informativa anche su screening oncologici da parte del medico competente, le misure per la raccolta e analisi dei mancati infortuni (near miss), con l’obiettivo di orientare politiche e interventi sulla base di dati più completi, le disposizioni su formazione, sorveglianza sanitaria e vigilanza, che incidono direttamente sull’organizzazione interna della prevenzione e sulla responsabilità dei diversi attori aziendali.

Terzo settore e Registro Unico

Infine, si ricorda a tutti gli enti, soprattutto le Onlus che non hanno ancora provveduto, che dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa. Le Onlus che intendono proseguire come enti del Terzo Settore devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026; lo stesso termine vale per chi vuole acquisire la qualifica di impresa sociale tramite iscrizione al Registro delle imprese. Le istanze vanno inviate esclusivamente online tramite il portale RUNTS, con accesso tramite SPID o CIE, mentre per le Onlus con personalità giuridica la domanda è a cura del notaio. Alla richiesta devono essere allegati atto costitutivo, statuto adeguato al Codice del Terzo Settore e gli ultimi due bilanci. Se dai bilanci emergono superamenti dei limiti dell’art. 30 CTS, è obbligatoria la nomina dell’Organo di controllo. Per le Onlus iscritte al Registro delle Persone Giuridiche (quelle con personalità giuridica) che vogliono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’intervento del notaio è dunque obbligatorio, perché deve attestare la conformità statutaria e il rispetto dei requisiti di patrimonio minimo previsti dal Codice del Terzo Settore (CTS), presentando poi la domanda al RUNTS. Per le associazioni che non hanno personalità giuridica, l’iscrizione al RUNTS è facoltativa e, se decidono di farla, la procedura può avvenire anche senza notaio (con registrazione atto privato), ma il notaio garantisce la validità e la conformità normativa dell’atto.